Rifugi alpini: proroga antincendio
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Milleproroghe 2021) che, all’articolo 2 comma 4-octies, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini.
La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell’Interno 3 marzo 2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
Entro il 31 dicembre 2021 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere adeguati ai punti dell’allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall’art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:
9 – Impianti Elettrici; 11.2 – Estintori; 13 – Segnaletica di Sicurezza; 14 – Gestione della Sicurezza; 15 – Addestramento del Personale; 17 – Istruzioni di Sicurezza.
Entro due anni, 31 dicembre 2023, dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.